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Assegno di maternità: domanda al Comune

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L'assegno di maternità concesso dal Comune è pagato da INPS ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso.

A chi è rivolto

E' un beneficio economico a favore delle madri, anche adottive o affidatarie, disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino, quindi prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di una indennità di importo inferiore a quello dell’assegno.

Il contributo va richiesto al Comune, viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS e per l’anno 2023, se spettante nella misura intera l’assegno ammonta a 383,46 euro x 5 mesi per un totale di 1917,30 euro e il tetto dell’ISEE, oltre cui non spetta, è fissato a 19.185,13 euro. Il contributo viene accreditato sul conto corrente o sul libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma. L'Assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali..

La domanda si presenta entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a.

L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del/la bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadina di un paese dell'Unione Europea;

oppure rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:

  • essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere familiare di cittadini dell'Unione Europea (Decreto Legislativo 6 febbraio n. 30 del 2007);
  • essere familiare di cittadino titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • essere titolare di permesso di soggiorno per asilo politico (o loro famigliari o superstiti); 
  • essere titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 
  • essere cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia o suo famigliare; 
  • essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o loro famigliare ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014; 
  • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea; 
  • essere apolide o familiare/superstite di apolide.

Altri Requisiti

La richiedente deve inoltre:

  • essere residente nel Comune al momento della domanda;

per i nati nel 2023:

  • non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore a quello garantito dal beneficio richiesto (€ 1.917,3);
  • avere un valore ISEE del nucleo famigliare richiedente inferiore o pari a € 19.185,13.

Come fare

La domanda può essere presentata inviando il modulo cartaceo allegato tramite:

  • Presentazione diretta presso Ufficio Protocollo
  • PEC: comune.castelgiorgio@postacert.umbria.it
  • Raccomandata a/r Comune di Castel Giorgio, 05013 - Piazza del Municipio, 1 indicare sulla busta "Per Ufficio Affari Generali: domanda assegno maternità".

L'esito della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo e-mail o PEC, è necessario segnalare all'Ufficio eventuali variazioni di indirizzo.
Il pagamento sarà effettuato da INPS in un'unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o libretto o carta prepagata purché dotati di codice IBAN intestato alla richiedente.

Cosa serve

La domanda può essere presentata solo dalla madre al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato, compilando l’apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Affari Generali allegando un documento di riconoscimento e il codice fiscale della richiedente, la comunicazione del protocollo dell’ISEE (che includa anche il nuovo nato), copia del codice IBAN intestato o cointestato alla richiedente e la copia del titolo di soggiorno.

A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Il Comune provvederà a inviare all’INPS la domanda di Assegno.

Cosa si ottiene

L'importo complessivo dell'assegno è pari a € 1.917,3 per i nati (adottati o in affido preadottivo) nell'anno 2023, (assegno mensile di € 383,46 per 5 mensilità).

Tale importo viene aggiornato di anno in anno dal Ministero.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere inviata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino/a.

6 mesi

Tempi entro cui inviare domanda

Dalla Data di nascita

Servizio immediato

Costi

Gratuito.

Condizioni di servizio

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Casi particolari

L'assegno viene concesso per la nascita di ogni figlio e quindi, in caso di parto gemellare, il contributo verrà quindi raddoppiato.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. È comunque compatibile con l’Assegno Unico unico universale.

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Ultima modifica: venerdì, 26 aprile 2024

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